lunedì 22 luglio 2013

DL 63/2013, panoramica su detrazioni e Bonus "Mobili"


Tra le tante novità introdotte dal DL 63/2013 (abbiamo già parlato dell'A.P.E.), sono particolarmente interessanti quelle che riguardano le detrazioni e il bonus mobili, analizziamole nel dettaglio:

DETRAZIONE 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
La detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici sale dal 55% al 65% e varrà dal  6 giugno 2013 fino al 31 Dicembre 2013 per i privati, e fino a giugno 2014 per interventi sulle parti comuni dei condomìni (di cui agli 
articoli1117 e 1117-bis del codice civile) o su tutte le unità immobiliari del condominio. Da questa detrazione sono esclusi interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e le spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, questi sono agevolati dal Conto Termico (DecretoMinisteriale 28/12/2012). 
 

Restano confermate le altre tipologie di interventi che accedono alla detrazione, con riferimento ai commi della Finaziaria 2007:
  • interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (comma 344);

  • interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi) - (comma 345); 

  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346);

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di caldaie a condensazione (comma 347).

Inoltre si precisa che:

-  la detrazione spettante per i lavori di riqualificazione globale non potrà cumularsi con quella relativa ai singoli interventi. Solo in caso di interventi per la climatizzazione invernale e contestuale installazione di pannelli solari, quest’ultima detrazione può aggiungersi a quella per la riqualificazione globale;

- I pannelli solari oggetto della detrazione dovranno essere conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera. Devono inoltre avere un termine minimo di garanzia (5 anni per pannelli e i bollitori e in 2 anni per accessori e i componenti tecnici);

- I sistemi termodinamici a concentrazionesolare per la produzione di energia termica, convertibile anche in energia elettrica, usufruiscono della detrazione del 65%, perché assimilabili ai pannelli solari. Le modalità con cui calcolare la detrazione variano però in base alle caratteristiche degli impianti (Risoluzione 12/E del 7 febbraio 2011 dell’Agenzia delle Entrate).

  Restano in vigore i limiti di trasmittanza indicati nel D.M 26 Gennaio 2010, che per comodità riportiamo di seguito:

 

 

Restano confermati i tetti massimi degli importi da portare in detrazione (100.000 euro per la riqualificazione energetica globale, 60.000 euro per interventi sull’involucro e pannelli solari, 30.000 per le caldaie a condensazione). L’aumento da 55% a 65% della percentuale di detrazione fa, di conseguenza, scendere il limite massimo del costo complessivo dell’intervento.

Nulla cambia per gli edifici interessati dall’agevolazione: possono accedervi i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali.
Nessuna modifica nemmeno per i beneficiari del bonus: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Non possono accedervi i Comuni (Risoluzione 33/E del 5/02/2008 dell’Agenzia delle Entrate).
 
È obbligatorio pagare tutto con bonifico bancario o postale, indicando: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (professionista o impresa che ha effettuato i lavori).
 
Confermata anche la procedura per usufruire della detrazione. È necessario acquisire, in base all’intervento realizzato:
a. L’asseverazione di un tecnico abilitato;
b. L’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesto;
c. La scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Si tenga conto che:

- l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione fornita dal produttore, quando si fa riferimento a finestre comprensive di infissi o caldaie a condensazione di potenza nominale del focolare inferiore a 100 Kw;
- Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, non è richiesto l’AQE o l'APE;

- Occorre  trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica:
  1. l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica;
  2. la scheda informativa.

Solo se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi forniti dall’ENEA, è consentito l’invio tramite raccomandata, con ricevuta semplice, all’indirizzo: “ENEA – Dipartimento ACS, Via Anguillarese, 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)”, specificando il riferimento “Detrazioni fiscali - Riqualificazione energetica – Anno …”. I contenuti della scheda informativa destinata all’ENEA possono essere modificati, annullati e rettificati oltre i 90 giorni della fine dei lavori.

 
Tutti i soggetti che intendono avvalersi del beneficio devono conservare la seguente documentazione:

- il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
- l’attestato di qualificazione o certificazione energetica (ove richiesto);
- la ricevuta di invio tramite internet (o per raccomandata postale) dell’attestato di qualificazione o prestazione energetica;
- la ricevuta del bonifico bancario o postale (i soggetti non titolari di reddito d'impresa);
- le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute.

 

La detrazione d’imposta del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi (come, ad esempio, la detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio). Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico sia in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà scegliere solo uno dei due benefici fiscali. Il beneficio fiscale è tuttavia compatibile con altre agevolazioni non fiscali per il risparmio energetico. La detrazione del 65% non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui al quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012).

 

 

DETRAZIONE 50% PER LE RISTRUTTURAZIONI e ‘BONUS MOBILI’
La detrazione fiscale del 50% delle spese per la ristrutturazione degli immobili è prorogata fino al 31 dicembre 2013. Sono confermati il tetto massimo di spesa di 96.000 euro e la ripartizione in dieci rate annuali.
 
La detrazione del 50% si applica anche all’acquisto dei mobili finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino ad un massimo di spesa di 10.000 euro. La procedura è la stessa delle ristrutturazioni. Possono usufruire della detrazione del 50% per i mobili tutti coloro che hanno avviato una ristrutturazione a partire dal 26 giugno 2012, cioè dalla data di entrata in vigore del DL 83/2012 che ha innalzato dal 36% al 50% la detrazione per le ristrutturazioni. La scadenza per il bonus mobili è fissata al 31 dicembre 2013.

Non cambiano i beneficiari della detrazione: titolari di proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) sull’immobile ristrutturato, soci di cooperative divise e indivise, inquilini e comodatari, soci delle società semplici, imprenditori individuali, limitatamente agli immobili non strumentali o merce, familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile oggetto dei lavori.
 
Confermati anche gli interventi per i quali spetta la detrazione:
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • rimozione di barriere architettoniche, installazione di ascensori e strumenti idonei a favorire la mobilità interna di disabili;
  • lavori (anche di manutenzione ordinaria) su tutte le parti comuni di edifici residenziali;
  • interventi di cablatura degli immobili, opere finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza contro le intrusioni, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure antisismiche, ad evitare gli infortuni domestici.
  • ricostruzione o ripristino di un immobile, anche non residenziale, danneggiato a seguito di ‘eventi calamitosi’, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili situati in edifici interamente interessati da interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, purché venduti entro sei mesi dalla fine dei lavori, ed è pari al 25% del prezzo risultante dall’atto di compravendita o di assegnazione, comunque entro l’importo massimo di 48.000 euro.

La procedura per fruire della detrazione non cambia. È necessario:
1. inviare all’ASL, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono tale obbligo;
2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, indicando causale del versamento, codice fiscale del soggetto che paga e codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento;
3. indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici tutti i documenti relativi all’immobile oggetto della ristrutturazione.

Fonti (Bosetti e Gatti, Edilportale, Piazzalta)

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