martedì 16 luglio 2013

RISPARMIO ENERGETICO: esordio dell'APE che sostituisce l'ACE


Il decreto legge n. 63 del 6 giugno 2013 introduce l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), che sostituisce l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE), anche se in realtà, come ha avuto modo di chiarire il Ministero dello sviluppo economico con una recente circolare di chiarimento, la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, ma non si assisterà a nessuna rivoluzione: "si tratta in realtà di un’attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore“, chiariscono i tecnici del Ministero, “dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei D.P.R. emanati in attuazione del decreto legislativo 192/2005, in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/CE”.

Quindi in pratica anche se ora l’ACE si chiama APE, fino all’emanazione dei decreti attuativi prefigurati dal DL 63/2013 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si continuerà a fare riferimento al d.P.R. 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già ampiamente conosciute.

L’art. 13 del DL 63/2013, è vero, abroga il d.P.R. 59/2009 ma solamente “dalla data di entrata in vigore dei decreti” che emanerà il MISE con l’aggiornamento delle metodologie e dei criteri di calcolo con i quali redigere l’APE.

“Pertanto, fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4 del DL 63/2013“, concludono i tecnici dello sviluppo economico, “si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo” del d.P.R. 59/2009 “salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE”

Ma cosa cambia con L'APE:
  • L’attestato di prestazione energetica viene rilasciato per gli edifici e gli appartamenti costruiti, venduti o locati. In caso di nuova costruzione, l’APE viene rilasciata dal costruttore, mentre per gli immobili esistenti l’attestato deve essere prodotto a cura del proprietario.
  • L’Attestato di prestazione energetica è cumulativo: l’APE è cumulativo, nel senso che può riferirsi a più unità immobiliari, purché facciano parte dello stesso edificio e solo se le unità immobiliari abbiano la medesima destinazione d’uso, siano servite dal medesimo impianto termico per il riscaldamento e, se presente, dal medesimo sistema di raffrescamento estivo.
  • Durata, nulla cambia: come per il vecchio Attestato di Certificazione Energetica, anche l’APE avrà validità di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o di riqualificazione energetica che modifichi la classe energetica dell’unità immobiliare.
  • Edifici pubblici, obbligo di dotarsi dell’APE entro 120 giorni dall’emanazione del decreto: sul fronte degli edifici pubblici aperti ai cittadini e con una superficie utile superiore a 500 mq, scatta l’obbligo di dotarsi dell’Attestato di Prestazione Energetica entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge sull’efficienza energetica. A partire dal 9 luglio 2015 l’obbligo di dotarsi di APE scatterà anche per gli edifici pubblici con una superficie superiore ai 250 mq.
  • Se c’è l’ACE va bene così: chi si stesse già mettendo le mani nei capelli, pensando di dover rifare l’analisi energetica del proprio edificio, si tranquillizzi. L’obbligo di dotare l’edificio dell’Attestato di Prestazione Energetica viene meno dove sia già disponibile l’ACE in corso di validità e rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

(fonte: www.ediltecnico.it)

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